Il processo "più breve" è una forma di processo "da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti" (cfr. Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" del Santo Padre Francesco).
Nel processo "più breve" il giudice è lo stesso Vescovo diocesano, con la collaborazione ed il consiglio di due assessori, ad uno dei quali è affidata anche l'istruttoria, ed è possibile se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro;
ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze e documenti, che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.
Spetta al Vicario giudiziale valutare se vi sono i presupposti per la celebrazione di un processo "più breve" e nominare i due assessori che devono assistere il Vescovo.
Il "Libello" con cui si introduce il processo deve essere preparato in modo molto accurato, deve esporre integralmente i fatti su cui si fonda la domanda, indicare le prove che possano essere immediatamente raccolte dal giudice ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda (ad esempio i documenti medici).
Nel processo "più breve" anche le parti, e non solo i loro avvocati, possono assistere all'interrogatorio dell'altra parte e dei testi (a meno che l'istruttore non giudichi che sia necessario procedere diversamente) e, per quanto possibile, tutte le deposizioni vanno raccolte nel corso di una sola sessione (non è prevista possibilità di repliche una volta presentate le difese delle parti).
Anche il processo più breve consiste di una fase preparatoria, in cui viene svolta la consulenza preliminare per valutare se vi sono motivi per introdurre la causa, si sceglie un Patrono (Avvocato) da cui farsi assistere e viene preparato e presentato al Tribunale il "Libello".
A questa fase segue l'emissione dei seguenti decreti da parte del Vicario Giudiziale:
il Decreto di Ammissione del Libello, di Informazione della Parte convenuta e del Difensore del Vincolo, nonché di Proposta del Dubbio di Causa.
L'informazione della Parte convenuta comprende, se il Libello non è stato già presentato in forma congiunta, la richiesta di manifestare quale sia la sua posizione a riguardo della causa e se consenta alla trattazione con la forma del processo "più breve", oltre alla possibilità di fare osservazioni circa i testi indicati dalla Parte attrice e di proporne di propri.
Decreto di definizione della Formula del Dubbio di Causa, di nomina degli Assessori, nonché di inizio della fase istruttoria del processo breve.
Al termine della fase istruttoria, che si svolge per quanto possibile in una sola sessione, secondo le modalità sopra esposte, l'istruttore concede quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle eventuali difese di parte.
Gli atti vengono poi trasmessi al Vescovo diocesano il quale, dopo essersi consultato con gli Assessori, se ha raggiunto la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza affermativa (cioè dichiara la nullità del matrimonio).
In caso contrario, rimanda la causa al Tribunale perché sia affrontata con la procedura ordinaria.
Anche nel caso del processo "più breve", in presenza di sentenza affermativa (cioè che dichiara la nullità del matrimonio), è prevista la possibilità per le parti di fare appello entro i termini previsti dal Codice di Diritto Canonico; tuttavia, dal momento che si può procedere con il processo "più breve" quando i coniugi sono concordi nel chiedere che avvenga in tale forma e quando appare particolarmente chiara fin dall'inizio la possibilità di provare la nullità del matrimonio, è logico supporre che i coniugi siano concordi anche circa la richiesta di nullità del matrimonio.
Appare quindi assai improbabile la circostanza che una delle parti possa presentare appello.
Resta però possibile che il Difensore del Vincolo possa ritenere di avere argomenti per presentare appello contro una sentenza affermativa.