La fase preparatoria e introduttiva comprende:
la consulenza preliminare per individuare se ci sono motivi per introdurre la causa;
la scelta di un Patrono (Avvocato) da cui farsi assistere. Tale scelta, mentre è opportuna per la parte attrice, non è normalmente necessaria per la parte convenuta, a meno che abbia particolari ragioni da far valere in contrapposizione con la parte attrice;
la preparazione della richiesta al Tribunale (detta "Libello"), che sintetizza la vicenda delle parti ed i motivi della richiesta stessa;
la presentazione del Libello al Tribunale.
Durante la fase istruttoria del processo canonico:
vengono interrogati separatamente le parti ed i testimoni indicati;
vengono acquisiti eventuali documenti;
vengono disposte eventuali perizie;
espletati tutti gli atti istruttori previsti, viene emesso il Decreto di Pubblicazione degli Atti, che permette alle parti (solo a loro, non ai testimoni) di prendere visione di quanto emerso durante l'istruttoria.
La parte assistita da un Patrono ne prende visione presso quest'ultimo, il quale non potrà consegnare alla Parte copia degli atti, e può concordare con esso eventuali ulteriori richieste istruttorie da avanzare.
La parte non assistita da un Patrono ne prende visione presso il Tribunale stesso (è possibile prendere appunti, chiedere chiarimenti, richiedere nuovi atti istruttori ma non è possibile avere copia degli atti);
se le parti avanzano nuove richieste istruttorie ed il Giudice le ritiene ammissibili, riprende l'istruttoria; successivamente viene emesso un nuovo Decreto di Pubblicazione, con le medesime conseguenze;
quando, trascorsi i termini stabiliti, non vi sono più richieste istruttorie, viene emesso il Decreto di Conclusione, che assegna alle parti un termine per presentare per iscritto le proprie ragioni e le richieste in vista dell'emissione della sentenza.
Il processo canonico si conclude con una fase in cui, per iscritto, il Difensore del Vincolo ed i Patroni delle Parti intervengono con le loro osservazioni ed argomentazioni. Anche la Parte non assistita da un Patrono può presentare per iscritto proprie osservazioni, a seguito della lettura degli atti.
Successivamente, nell'ambito di una seduta collegiale, i Giudici decidono se è stata conseguita la prova della nullità del matrimonio in esame.
Viene quindi emessa la sentenza, il cui dispositivo espone sinteticamente la decisione presa dai Giudici, mentre il testo completo contiene anche le ragioni che hanno motivato tale decisione.
Entrambe le parti (e solo esse) hanno diritto a ricevere il testo della sentenza (se non viene inviato insieme al dispositivo è sufficiente farne richiesta alla Cancelleria del Tribunale).