Appello

In caso di sentenza affermativa, che dichiara la nullità del matrimonio, affinché la stessa sia esecutiva e possa permettere l'accesso ad un nuovo matrimonio canonico occorre che nessuna delle parti, compreso il Difensore del Vincolo, faccia appello entro quindici giorni dalla notifica della sentenza e presenti entro il mese successivo la prosecuzione dell'appello al Tribunale Metropolitano di Appello di Bari-Bitonto o al Tribunale Apostolico della Rota Romana.
Se il Tribunale di secondo grado emette a sua volta una sentenza affermativa, questa è esecutiva. La stessa cosa avviene se il Tribunale di secondo grado respinge l'appello non ritenendolo fondato e conferma per decreto la sentenza di primo grado.
Se il Tribunale di secondo grado emette invece una sentenza negativa (cioè non riconosce la nullità del matrimonio), è possibile fare ulteriore appello al Tribunale di terzo grado, che è in ogni caso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

In caso di sentenza negativa, se una o entrambe le parti dissentono da quanto stabilito dalla sentenza, possono presentare appello entro gli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra, normalmente facendosi assistere da un Patrono.
Se il Tribunale di secondo grado emette a sua volta una sentenza negativa, è possibile - solo a particolari condizioni - chiedere un riesame solo con la formula della "nuova proposizione della causa" presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.
Se il Tribunale di secondo grado emette invece una sentenza affermativa, riformando la sentenza di primo grado, questa permette l'accesso ad un nuovo matrimonio canonico se nessuna delle parti (compreso il Difensore del Vincolo) fanno appello al Tribunale di terzo grado, cioè il Tribunale Apostolico della Rota Romana.