Moderatore del Tribunale: il Vescovo diocesano che vigila sul funzionamento del Tribunale e nomina i membri che lo costituiscono. Al Moderatore spetta il giudizio finale nel processo più breve.
Parte attrice: il coniuge che introduce la causa.
Capi di nullità: i motivi per cui il matrimonio potrebbe essere nullo e sui quali si indaga.
Parte Co-attrice: quando i due coniugi introducono insieme la causa e, se si avvalgono del diritto di avere un Patrono, danno mandato congiunto ad uno stesso Avvocato.
Collegio: l’insieme dei tre Giudici che pronunzieranno la sentenza nel processo ordinario.
Parte convenuta: l’altro coniuge, quello che non introduce la causa, e che viene chiamato a partecipare, per dare la sua versione dei fatti.
Decreti: gli atti con cui il Vicario giudiziale, il Preside, l’Istruttore o lo stesso Collegio regolano, ciascuno per la propria competenza, lo svolgimento del processo e decidono le questioni che possono insorgere.
Difensore del vincolo: ha il compito di presentare le ragioni che si oppongono nel caso concreto alla dichiarazione di nullità, così da garantire il contraddittorio necessario all’accertamento della verità.
Dubbio concordato: i capi di nullità ammessi perché siano verificati (e non altri) in quel singolo concreto processo (può trattarsi anche di un unico capo).
Istruttore: il Giudice che interroga le parti e i testimoni e ne verbalizza le deposizioni; a lui spetta anche decidere quali altre prove possano essere ammesse.
Libello: la domanda che si presenta al Tribunale perché giudichi della validità o nullità del matrimonio, con una sintesi della vicenda delle Parti e le ragioni per cui si chiede il processo.
Parti: i due coniugi del cui matrimonio si discute.
Patrono: nel linguaggio dei Tribunali Ecclesiastici, indica l’Avvocato di una Parte.
Preside: il Giudice che presiede il Collegio.
Processo ordinario: quello che richiede un’istruttoria approfondita e nel quale la causa viene decisa da un Collegio di tre Giudici.
Processo breve: quello dove è possibile svolgere un’istruttoria più essenziale (perché gli elementi della causa sono chiari in partenza) e nel quale il giudizio finale spetta direttamente al Vescovo diocesano.
Sentenza: l’atto del Collegio (nel processo ordinario) o del Vescovo (nel processo breve) che conclude il processo, dichiarando valido o nullo il matrimonio in questione. Perché la sentenza di nullità possa permettere l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico occorre che nessuna della parti (compreso il Difensore del vincolo) facciano appello entro quindici giorni dalla notifica della sentenza (presentandone poi entro un mese le ragioni al Tribunale superiore), chiedendo così un secondo grado di giudizio.
Vicario giudiziale: il Presidente del Tribunale, a cui spetta l’ammissione del libello, la fissazione della formula del dubbio, la nomina del Collegio nel processo ordinario e degli assessori nel processo “più breve”.